Page 23 - Fisica in Medicina n° 4 - 2017
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     Tabella 5
      Tabella B1 del d.lgs. 159/2016 - VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1Hz e 10 MHz
     Intervallo di frequenza
 VA (B) inferiori per l’intensità del campo elettrico [Vm-1] (valori RMS)
     VA (E) superiori per l’intensità del campo elettrico [Vm-1l] (valori RMS)
    1 Hz ≤ f < 25 Hz
  2,0 x 104
    2,0 x 104
       25 Hz ≤ f < 50 Hz
5,0x105 /f
  2,0 x 104
      50 Hz ≤ f < 1,64 kHz
  5,0x105 /f
    1,0 x 106 / f
       1,64 kHz ≤ f < 3 kHz
5,0x105 /f
  6,1 x 102
      3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz
   1,7 x 102
    6,1 x 102
         Tabella 6
      Tabella B2 del d.lgs. 159/2016 - VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz
   Intervallo di frequenza
       VA (B) inferiori per l’induzione magnetica [μT] (valori RMS)
 VA (B) superiori per l’induzione magnetica [μT] (valori RMS)
      VA (E) per l’induzione magnetica
per esposizione localizzata degli arti [μT] (valori RMS]
  1 Hz ≤ f < 8 Hz
   2,0x105 /f
   3,0x105 /f
   9,0x105 /f
    8 Hz ≤ f < 25 Hz
   2,5x104 /f
   3,0x105 /f
   9,0x105 /f
    25 Hz ≤ f < 300 Hz
    1,0 x 103
    3,0x105 /f
    9,0x105 /f
     300Hz ≤ f < 3 kHz
   3,0x105 /f
   3,0x105 /f
   9,0x105 /f
     3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz
  1,0 x 102
   1,0 x 102
   3,0 x 102
   Nel caso in cui si voglia all'interno delle strutture sanitarie, affrontare su base volontaria la valutazione del rischio connesso al movimento dell'operatore in sala magnete, è necessario – soprattutto nei casi in cui l'operatore abbia necessità di muoversi più velocemente di quanto tipicamente avvenga nell'attività clinica routinaria - effettuare misure che possano consentire al datore di lavoro, per il tramite dell'esperto responsabile, di connotare la distribuzione spaziale dei gradienti al fine di individuare valori di esposizione da confrontare con i VA. Al momento il know how su questo tipo di misura è però poco sviluppato, a meno di non ottenere – al riguardo - informazioni dal fabbricante, che d'altronde è vincolato a farlo nel rispetto di quanto sancito sia dall'art.209 del decreto legislativo, sia dalla norma di buona tecnica relative alla risonanza magnetica - Norma CEI EN 60601-2-339 -.e sia dalle direttive di europee di riferimento ancora in vigore sui dispositivi medici.
Secondo il consueto principio di cautela, dovrà comunque essere sempre spiegato agli operatori che nel corso di un esame diagnostico vige, in linea di principio, il divieto assoluto di sostare in sala
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