Page 21 - Fisica in Medicina n° 4 - 2017
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l'applicazione del principio di cautela che porta comunque a prediligere comportamenti da parte degli operatori tali da consentire di sostare in sala magnete il minor tempo possibile ed evitare – all'interno della medesima, e compatibilmente con le mansioni da svolgere nel corso dell'attività diagnostica – azioni e comportamenti non codificati nel regolamento di sicurezza Se ci si riferisce invece alla soglia minima degli effetti sanitari della medesima Tabella, è evidente che non si avrà possibilità di ipotizzare sforamenti fino a quando non si affacceranno sul mercato i primi magneti a 9 tesla (o più...) marcati CE, e quindi - in quanto dispositivi medici - soggetti ai disposti di cui al d.lgs. 159/2016. Di fronte ad uno sforamento dei VLE per effetti sensoriali, la norma impone che il datore di lavoro faccia comunicazione alla Asl, per il tramite dell'esperto responsabile della sicurezza, mentre in caso di sforamento dei VLE per effetti sanitari dovrà essere richiesta una deroga secondo lo schema di un decreto attuativo che Ministero del lavoro e Ministero della salute stanno di concerto scrivendo al momento della scrittura del presente contributo. La deroga sarà, tuttavia, per un uso temporaneo e a condizione che sussistano ‘specifiche circostanze documentate, e soltanto per il periodo in cui rimangono tali...', garantendo sempre e comunque l'adozione di misure di cautela e regole per la minimizzazione dell'esposizione professionale. Una volta ottenuta tale deroga, il datore di lavoro stesso, per il tramite dell'esperto responsabile nominato formalmente per quel tomografo RM, dovrà codificare e mettere in atto, norme comportamentali onde perseguire comunque la minimizzazione delle esposizioni fino al rientro delle cause di superamento. 3.2 Tabella A2 del d.lgs. 159/2016 Il d.lgs. 159/2016, introduce anche le Tabelle A2 e A3 (vedi Tabelle 3 e 4 sottostanti) relative ai limiti per i campi elettrici indotti all'interno del corpo (in situ) a seguito dell'esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo, e sono applicabili su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano state adottate le misure di prevenzione di cui all'articolo 208, comma 4.