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9. Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 : Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale decreto è comunemente chiamato il Testo Unico della sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo inoltre le linee guida tecniche nazionali ed internazionali quali:
1. La Norma dell’ International Electrotechnical Commission IEC 60601-2-33 inerente le Prescrizioni particolari di sicurezza relative agli apparecchi a risonanza magnetica per diagnostica medica
2. La Norma IEC 62570 inerente la standardizzazione della marcatura dei dispositivi medici e di altre apparecchiature rispetto alla sicurezza all’interno di un sito ove installata una apparecchiatura a Risonanza magnetica.
3. Le Indicazioni operative dell’ Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in
Risonanza Magnetica che hanno il pregio di riassumere il quadro normativo vigente tenendo anche conto delle più attuali linee guida nazionali ed internazionali. In tale pubblicazione viene ribadito come i DD.MM. 02/08/1991 e 03/08/1993, rispettivamente negli Allegati 1 e 4 e A e B, rappresentino i primi, e ad oggi i soli, standard di sicurezza (requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi) così definiti dall’art.2 del successivo D.P.R. 542/1994 e come la definizione di “standard di sicurezza” abbia un significato molto incisivo a livello normativo ovvero gli stessi rappresentano di fatto elementi imprescindibili ed indifferibili da garantire in via continuativa e permanente all’interno del sito RM, senza eccezione alcuna.
In questo incredibile panorama legislativo, il 7 agosto 2016 è stata pubblicata la legge 160/2016 che tenta di aggiornare e semplificare alcune norme burocratiche concernenti la richiesta di installazione ed uso di apparecchiature a risonanza magnetica e il 1 agosto 2016 il Decreto Legislativo 159 che modifica ed integra il decreto legislativo 81/08, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici campi elettromagnetici ed i siti RM.
In altre parole sia gli aspetti burocratici che la protezione dei lavoratori sono stati completamente rivisti. L’ultima novità riguarda infine l’esposizione a campi magnetici variabili ed ai valori limite di SAR, ovvero l’esposizione dei pazienti. L’INAIL ha recentemente emesso una nota sulla base di un parere formalmente inviato in data 31/08/2016 dalla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute, al fine di prevenire eventuali divergenze interpretative in occasione di installazione di apparecchiatura RM. Vediamo ora nello specifico cosa è cambiato e come dovremo affrontare la gestione dei siti RM.
Le modifiche alla legislazione della RM
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