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registrazione delle indagini e trattamenti con radiazioni ionizzanti

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(@manlio)
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L'art. 168  del D.Lgs. 101/20 prescrive  che le indagini , i trattamenti con radiazioni ionizzanti e i principali parametri tecnici ad essi relativi siano  registrati singolarmente su supporto informatico ecc. 

Da qui, anche se non espressamente indicato, credo si deduca che il nominativo del paziente sottoposto all'esame debba necessariamente comparire nella registrazione.

La mia interpretazione è corretta?

Grazie

 
Pubblicato : 14 Maggio 2021 14:13
(@fbanci)
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Membro
 

Ritengo di si, altrimenti la registrazione non avrebbe alcuna utilità che non sia meramente statistica. Occorre la massima attenzione al problema della privacy: probabilmente ci avviamo alla implementazione a tappeto di sistemi RDIM ("Radiation Dose Index Monitoring") connessi al sistema RIS PACS ospedaliero

 
Pubblicato : 21 Giugno 2021 07:55
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