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Assenza dei requisiti per l'attivazione della sorveglianza fisica art. 125 art. 128

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(@Anonimo)
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Nei casi in cui dalla relazione ex art. 109 si deduca l'assenza dei requisiti per l'attivazione della sorveglianza fisica dove bisogna fermarsi?
E' obbligatorio comunque effettuare:
1. nomina dell'Esperto di radioprotezione
2. effettuare l'esame preventivo e rilasciare il benestare
3. fare la formazione dei lavoratori e dirigenti e preposti (con quale ERP poi che non c'è)
L'art. 130 comma 1 non è chiaro perchè inserisce la relazione ex art. 109 nell'esercizio della sorveglianza fisica.
La mia modesta opinione è che occorra una nomina "condizionata" ma sarebbe una forzatura rispetto all'art. 128

 
Pubblicato : 1 Ottobre 2020 10:56
(@fbanci)
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La nomina dell'ER è necessaria (e compito indelegabile del DL) in quanto in carenza non sarebbe possibile per il datore di lavoro acquisire e sottoscrivere la relazione firmata dall'ER stesso ai sensi dell'art. 109. Tale relazione è obbligatoria in quanto costituisce la valutazione dei rischi connessi ad ogni attività che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto (art 109 comma 5); solo un ER può accertare che la pratica, per quanto soggetta alle prescrizione del Decreto, non comporti la necessità di classificare lavoratori o zone.
La relazione l'art. 130 comma 1 è pertanto lo strumento con cui l'ER darà indicazioni al DDL in merito all'assenza di zone classificate e lavoratori esposti. Nell'ipotesi che un datore di lavoro esercisca attività soggette al decreto ma non comportanti lavoratori esposti o zone classificate, dovrà pertanto provvedere alla nomina di un ER ai fini esclusivi della formazione di dirigenti, preposti e lavoratori.

La formazione specifica dei lavoratori (art. 111) è rivolta esplicitamente e indistintamente rivolta ai lavoratori soggetti al rischio da radiazioni ionizzanti e pertanto a tutti i lavoratori per i quali l'ER ha effettuato una valutazione del rischio specifico, anche nel caso in cui a seguito di tale valutazione il lavoratore sia stato classificato come Non Esposto . E non è un caso che l'art. 111 preveda obblighi di formazione per i lavoratori "soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni" e non per i lavoratori esposti.

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Questo post è stato modificato 4 anni fa da De Crescenzo Stefano Adamo
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Pubblicato : 2 Ottobre 2020 15:45
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