Page 50 - Fisica in Medicina n° 4 - 2017
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‘specifiche circostanze documentate, e soltanto per il periodo in cui rimangono tali...', (ovvero finchè il problema non sia risolto) garantendo sempre e comunque l'adozione di misure di cautela e regole per la minimizzazione dell'esposizione professionale. Una volta ottenuta tale deroga, il datore di lavoro stesso, per il tramite dell'Esperto Responsabile nominato formalmente per quel tomografo RM, dovrà infatti codificare e mettere in atto, norme comportamentali onde comunque perseguire la minimizzazione delle esposizioni.  E' giusto rappresentare che, almeno in linea di principio, l'istanza di deroga di fatto non presupporrà – a meno di risposte che si potranno ritenere come ‘eccezionali' -  riscontri negativi da parte delle Autorità Competenti, e quindi l'impossibilità di utilizzare la diagnostica RM, ma andrà piuttosto intesa come una sorta di notifica che quella determinata struttura farà alle medesime sul fatto che potrà infrangere temporaneamente i limiti di esposizione occupazionali fissati per legge, e che quindi adotterà tutte le misura di cautela necessarie a salvaguardare comunque nel modo ottimale la protezione dei lavoratori. È probabile, in sintesi, che l'emanando decreto, potrà dirimere gli eventuali dubbi residui sull'applicazione della nuova norma e ribadire la centralità della figura dell'Esperto Responsabile per la sicurezza, oggi ancor più elemento professionale irrinunciabile di garanzia per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori operanti in risonanza magnetica. Ciò premesso, le misure e valutazioni che le figure deputate alla stima e minimizzazione del rischio dovranno fare anche al fine di intraprendere le necessarie azioni di rimedio, e di attivare le eventuali procedure tecnico amministrative previste ai sensi di legge verso le competenti autorità locali o centrali, potranno ricomprendere anche tutti quei dati di caratterizzazione delle apparecchiature che i fornitori dei tomografi dovranno obbligatoriamente fornire. Tale obbligo a carico del fabbricante risulta infatti ineludibile, dovendo il medesimo garantire sia gli adempimenti di cui alla direttiva europea sui dispositivi medici, come rivista nelle sue varie modifiche succedutesi sin dal 1992 e fino al 2007, e sia a quelli correlati all' attuazione di quanto contenuto nelle norme internazionali di buona tecnica relative alla risonanza magnetica (ad esempio, la Norma CEI EN 60601-2-339).  


































































































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