Page 49 - Fisica in Medicina n° 4 - 2017
P. 49

7. CONCLUSIONI E DEROGHE Il lavoro elaborato proposto rappresenta – nella sua prima parte -  un primo tentativo di dare informazioni preliminari utili da un punto di vista procedurale per consentire nei siti di risonanza magnetica auna ragionevole ed esaustiva applicazione dei principi contenuti nel d.lgs. 159/16, definendo un approccio finalizzato alla minimizzazione dei rischi, e  che potrà essere auspicabilmente di ausilio per l'elaborazione del regolamento di sicurezza che, nei vari siti, verrà predisposto dal medico responsabile dell'attività dell'impianto e dall'esperto responsabile della sicurezza.  Per quanto riguarda il suo sviluppo più propriamente sperimentale, il lavoro introduce poi un possibile metodo applicativo nel processo di valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), in ciò ponendosi però l'obiettivo di andare oltre il dettame normativo, e consentire un approfondimento tecnico scientifico di confronto per gli esperti del settore e che va considerato su base squisitamente volontaria e a fini di implementazione delle proprie conoscenze..   Le basi razionali della nuova normativa introducono comunque  – rispetto al quadro di riferimento precedente – una sostanziale deregolamentazione per l'approccio alla gestione del rischio nell'attività clinica, ma al contrario la necessità di codificare molto bene gli scenari di rischio ‘straordinari” (operatori costretti a sostare in sala magnete nel corso dell'esame diagnostico) al fine di valutazioni che devono risultare puntuali e sistematiche: tale impostazione può in realtà risentire di considerazioni a modifica ed integrazione nel momento in cui si volesse andare al di là del disposto normativo prendendo per esempio in considerazione il parametro rappresentato dal movimento dell'operatore in sala magnete.  Fermo restando che i VLE sensoriali, se superati e non normalizzabili, determineranno l'obbligo della comunicazione alla Asl, i VLE per gli effetti sanitari, non dovrebbero essere mai superati. In caso di superamento, le cui cause non siano facilmente superabili, ci si può rifare all'art. 212, e richiedere al Ministero del Lavoro la deroga per un uso temporaneo e a condizione che sussistano 


































































































   47   48   49   50   51