E’ pervenuta alla segreteria della nostra Associazione una email di una collega libera professionista che riportiamo:

Spett.le Segreteria AIFM,
[…] sono un Esperto Qualificato ed Esperto in Fisica Medica, Libero Professionista, regolarmente iscritto all’Associazione.
In questi giorni mi sono trovata ad affrontare un problema non di facile soluzione neanche per il mio commercialista.
Mi è stato detto che in fattura, già dallo scorso febbraio, avrei dovuto riportare una dicitura del tipo “Professionista ai sensi della legge n° 4 del 14/01/2013” in quanto non sono iscritta ad un Ordine o Albo.
Potreste gentilmente aiutarmi a capire se questa informazione è vera prima di cadere in sanzioni? […]

Segue la risposta della nostra Presidente, dr.ssa Luisa Begnozzi.

Per la carenza di chiarezza circa la nostra professione, anche AIFM ha seguito fin dallo scorso anno l’evoluzione della normativa che è poi stata emanata sotto forma di legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate“.

Nella rubrica Profesioni in questo sito è presente tutta la documentazione relativa all’attività svolta da AIFM in merito alla predisposizione della norma UNI relativa al fisico medico. Anche questo a suffragio di un nostro tentativo ulteriore di autoregolamentare la nostra professione nella non chiarezza circa la nostra condizione, nonostante le innumerevoli istanze in tal senso rivolte alle autorità competenti in materia.

Ora è recentissima l’acquisizione da parte di AIFM di un parere del Ministero di Giustizia circa la professione di Fisico Medico (fisico specialista in fisica medica) dove ci viene chiarito che trattasi di una professione “regolamentata”. In un ulteriore parere del Ministero della Salute viene chiarito che trattasi di professione “sanitaria” (tutto pubblicato in rubrica).
Pertanto, pur non essendo formalizzata in una specifica normativa professionale, la nostra professione (quella del fisico specialista in fisica medica) rientra nella definizione di regolamentata dall’art. 4 del D.Lgs. 206/2007, anch’esso pubblicato in rubrica, ed è professione sanitaria.
Quindi, in riferimento alla legge 4/2013 e secondo i contenuti dell’art. 1 punto 2 che prevede le esclusioni, si capisce che le professioni di Fisico specialista in fisica medica (Esperto in Fisica Medica) e di Esperto Qualificato non sono oggetto di tale legge, essendo la prima una professione sanitaria e comunque disciplinata da specifiche normative e la seconda essendo esercitata da soggetti iscritti ad un elenco del Ministero del Lavoro (quello degli esperti qualificati) disciplinato da specifica normativa D.Lgs. 230/95 e s. m. e i.
Il Ministero della Salute ci ha comunque ulteriormente chiarito che la legge 4 non si applica alle professioni sanitarie.