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Art. 132 comma 4: trasmissione schede all'INAIL

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(@p-lauriola)
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L'articolo 132 al comma 4 cita così: "Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la doumentazione di cui al comma 1......". Il dubbio riguarda il lavoratore che cambia mansione per lo stesso ente e non è più esposto alle radiazioni. In questi casi devo trasmettere comunque la scheda dosimetrica all'INAIL? E se il lavoratore, dopo un certo tempo, dovesse ritornare ad un'attività comportante il rischio da r.i. (il che succede spesso in un ospedale, specie per gli infermieri) dovrò riaprire una nuova scheda?

Grazie

Pietro Lauriola

 
Pubblicato : 7 Ottobre 2021 10:02
Bianchi Lorenzo
(@lorenzo)
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Uno dei principi che ci hanno spiegato discutendo il 101 in Conferenza Stato Regioni è "se il legislatore avesse voluto scriverlo lo avrebbe scritto, se non lo ha scritto non lo voleva scrivere". Il Legislatore ha deciso che la scheda si trasmette al MA entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o della attività di impresa, quindi questa è la regola da rispettare. Naturalemente è necessaria una procedura con il Personale atta a ricordare che un lavoratore è stato in un qualche periodo della sua carriera esposto perché altrimenti al momento del pensionamento nessuno lo ricorda, soprattutto se sono passati anni. Per quanto riguarda la riapertura di una nuova scheda, non esiste una regola generale. Il mio pacchetto applicativo impiega un server sicuro esterno in cui lo spazio costa, per cui io alla uscita del lavoratore dalla attività con RI attendo un periodo minimo di un anno per essere sicuro che non rispunti, poi chiudo la scheda, la stampo, la firmo, la inserisco nel fascicolo personale e la archivio digitalmente, se del caso ne creo una nuova, ma secondo me ogni scelta è lecita compreso mantenere aperta una scheda con l'indicazione "lavoratore non esposto".

Cordiali saluti

 
Pubblicato : 15 Dicembre 2021 10:02
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