Il quesito riguarda Allegato IX e in particolare il punto 4.1.b) relativo alla "descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per effettuare il processo di giustificazione": cosa si intende per “…elementi per effettuare il processo di giustificazione”?
l'informazione è la stessa prevista al punto 3.1 dell'allegato VII del D.Lgs 230/95 e s.m.i. che prevedeva che l'esperto qualificato firmasse la parte di propria competenza (punto 3.2) e quindi, implicitamente, NON gli elementi per effettuare il processo di giustificazione. L'attuale formulazione citata dell'allegato IX esplicita proprio il sistema di responsabilità a cui l'esercente deve riferirsi nell'istruttoria tecnica a corredo della notifica preventiva proprio per evitare ambiguità su tale terreno.
E' pertanto opportuno che l'esperto di radioprotezione che lavora in ospedale renda l'esercente e il RIR di tale necessità esplicitando il fatto che la contestazione di eventuali omissioni nella documentazione a corredo della notifica sarà comunque rivolta all'Esercente.
Ciò premesso la nota a firma del RIR nella maggior parte dei casi dovrebbe semplicemente esplicitare le motivazioni per cui vengono acquisite o sostituite le apparecchiature oggetto della notifica, le attività cui sono dedicate e il numero di esami previsti. Nelle grandi aziende ospedaliere spesso viene redatta una relazione sanitaria a corredo della richiesta di finanziamento necessaria all'acquisizione: tale relazione, firmata dal RIR, soddisfa pienamente i requisiti della norma