Cari,
l'art. 234 comma 2 prescrive che "Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, eserciscono una pratica sottoposta a comunicazione preventiva a cui si applicano le previsioni per lo smaltimento in esenzione stabilite ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, presentano, alle amministrazioni procedenti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, istanza di autorizzazione all'allentamento secondo le disposizioni di cui all'art. 54" . Vi chiedo se secondo voi questo si applichi anche allo smaltimento in esenzione dei rifiuti prodotti da un servizio di Medicina Nucleare autorizzato con Nulla Osta di Cat. B. Essendo scritto in esplicito "comunicazione preventiva" penso che non si applichi, ma mi piacerebbe sentire la vostra opinione. Grazie, Saluti. Giorgio Russo
L'art. 234 si applica solo alle pratiche soggette all'art. 46 che comportano lo smaltimento in ambiente di sostanze radioattive. Alle pratiche soggette a Nulla Osta si applica solo l'art. 235 e in particolare il comma 4