Articolo 204, Comma 2 prevede: "Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 202, comma 4, nel caso in cui l’origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica, i suddetti materiali non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e possono essere allontanati se la concentrazione di attività rispetta i valori stabiliti nell’Allegato I. Nei casi di superamento di tali valori, la medesima condizione ricorre se viene dimostrato il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica di cui all’Allegato I"
Nel caso in cui si rientra nell'applicazione dell'art. 204, per l'ALLONTANAMENTO si fa riferimento alla tabella I-A oppure alla tabella I-B, visto che non è specificato?
La tabella I-A è quella effettivamente tarata sulla non rilevanza radiologica perchè riferita a concentrazioni svincolate dalla volumetria e quindi applicabile al singolo allontanamento