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D.lg. 101/20 - Titolo XIII
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L'art.168 richiede che le indagini ... e i principali parametri tecnici siano registrati singolarmente su supporto informatico. Questo sembra quindi riguardare qualunque applicazione delle radiazioni ionizzanti nelle indagini mediche, incluso l'uso di scopia in sala operatoria. Questo viene spesso effettuato con apparecchi analogici e senza salvare su PACS alcun dato, quindi i dati relativi vengono registrati manualmente su registri cartacei. Ciò significa quindi che tali dati debbano essere comunque registrati successivamente su supporto informatico, che quindi dovrà avere le caratteristiche richieste dal comma 2 dello stesso articolo?
Pubblicato : 9 Ottobre 2020 13:14
Si è già risposto in precedenti post
Pubblicato : 2 Gennaio 2021 12:26