Di chi e' la responsabilita' della registrazione/conservazione dei dati relativi alle indagini con radiazioni ionizzanti a cui si fa' riferimento nell'art 168 comma 1?
Su questo aspetto la norma affida responsabilità condivise tra esercente, il responsabile dell’impianto radiologico, il medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia medica e lo specialista in fisica medica, a seconda delle competenze e quindi dipende di fatto dal modello organizzativo trascritto nel manuale di qualità su questo aspetto.Â
Ovviamente l'esercente e il RIR, secondo la scala di responsibiltà , stabilita dal Titolo XIII della 101/20,  hanno la responsabilità principale riguardo la registrazione.Â
L'esercente ha comunuqe l'obbligo della trasmisssione alla regione ai sensi del decreto attuativo che dovrà essere emanato dal Ministero della Salute.