Ci si riferisce ad uno studio odontoiatrico dove viene effettuata solamente attività complementare con tensione massima inferiore a 70kV, e in cui l’Odontoiatra è socio dello studio – ed è anche Direttore Sanitario.
Può essere nominato Responsabile dell’Impianto?
Il direttore sanitario di uno studio odontoiatrico in cui sono impiegate solo apparecchiature endorali caratterizzate da tensione non superiore a 70 kVp, può svolgere le funzioni di responsabile dell’impianto radiologico solo nel caso sia egli stesso odontoiatra e non in quanto direttore sanitario. Diversamente l’esercente potrà nominare Responsabile dell’impianto Radiologico uno degli odontoiatri che prestano la loro attività nell’ambulatorio dentistico.
Si aggiunge, per completezza che l'esercente, se odontoiatra, può egli stesso e senza vincoli legati alle attrezzature (purché siano quelle usate nella pratica complementare) assumere la funzione di RIR e che in tutti i casi l'esercente può sempre incaricare un medico specialista in radiodiagnostica come Responsabile dell'impianto Radiologico