Buongiorno,
volevo chiedervi se alla luce della nuova normativa, in particolare rispetto all'art.163 comma 16, in riferimento all'imaging portale per i controlli imaging pre- e durante il trattamento in radioterapia (sia 2D che volumetrici con cone-beam CT) debbano essere rivelati e registrati i dati dosimetrici relativi alle singole esposizioni e se questi debbano poi essere tra quelli registrati ex art.168 comma 1.
Nel documento intersocietario AIFM-AIMN-AINR-AIRB-AIRO-SIRM si fa esplicito riferimento solo all'imaging volumetrico, ( Su tutte le nuove TC, apparecchi per radiologia interventistica e nonché quelli impiegati per scopi di pianificazione, guida e verifica (si tratta di TC per simulazione e cone beam per image guidance in radioterapia)(...)), ma non capisco in realtà questa interpretazione che esclude le immagini 2D (sia per verifica setup che in trattamento), in quanto nel decreto non vedo ulteriori specificazioni in merito.
Vi ringrazio,
Come sempre occorre interpretare la legge in "scienza e coscienza". Nel caso di CBCT diagnostica, la registrazione della dose è sempre obbligatoria; nel caso di CBCT o immagini portali in RT,  continua a rimanere obbligatoria, e normalmente è registrata sui sistemi R&V. Poi è anche vero che la dose da CBCT/immgini portatli è trascurabile rispetto alla dose da RT, che potrebbero portare altre considerazioni...Â