Buongiorno. Ho visto la risposta al quesito della collega sull'irradiatore biologico con sorgente di 137-Cs. La medesima risposta sarà valida per un irradiatore con uno o più tubi RX come sorgente, immagino (Responsabile sorgenti a parte). Volevo però sapere cosa preveda il nuovo decreto in termini di tenuta della documentazione per apparecchiature di questo tipo, per quanto riguarda le attività a carico dello Specialista in Fisica Medica. Non ho infatti individuato prescrizioni specifiche negli articoli del decreto.
Grazie.
Un saluto.
Non applicandosi il titolo sulla protezione del paziente, non è prevista specifica documentazione. Ovviamente si applica il titolo XI (protezione dei lavoratori) con tutte le azioni conseguenti a carico dell'Esperto di Radioprotezione.
Ovviamente tutto ciò non significa che per garantire qualità e sicurezza nonché documentabilità dei risultati ottenuti non debba essere tenuta traccia di ogni attività condotta, sia nel caso di irradiatori con apparecchi a raggi X che nel caso di irradiazioni con sorgenti.