Desidererei avere una maggior chiarezza interpretativa relativamente alla parola “ovvero”.
Mi riferisco in particolare a ciò che recita l’art. 164 al comma 1 lett. c), relativamente alla conservazione della documentazione della parte 2 del Manuale di Qualità.
Da quanto da voi affermato al riguardo nel documento “Attività da attuare in merito al recepimento del D.Lgs. 101/2020":
"Si osserva inoltre che ai sensi dell’art. 164 comma 1 lett. c) risulta ancora valida la conservazione del materiale cartaceo in alternativa (“ovvero”) al supporto informatico.” Si dovrebbe poter continuare a conservare in modalità cartacea.
La definizione della parola "ovvero", data dalla Treccani, è:
"La congiunzione ovvero (anche nella forma "ovverosia") svolge oggi soprattutto la funzione di congiunzione dichiarativa, coordinativa o subordinativa. Meno diffusa, e presente soprattutto negli scritti formali o burocratici, è la funzione di congiunzione disgiuntiva coordinativa o subordinativa"
Nell’eventualità di interpretazione dichiarativa, la registrazione in formato digitale risulterebbe obbligatoria.
Grazie
Il termine "ovvero" in italiano ha effettivamente doppia natura, ma in testi di legge ha sostanzialmente sempre funzione disgiuntiva. Nel caso specifico, non vi sono dubbi sul fatto che la documentazione possa essere mantenuta sia in forma cartacea che in forma digitale