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Formazione art.162 comma 2 e 5

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(@paolacol)
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Secondo il commi 2 e 5 dell'art. 162 del D.lgs. 101/20, i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua (ECM). Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi e la scelta dei docenti, i provider ECM si devono avvalere di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità, oltre alla radioprotezione del paziente, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi nelle singole specialità.

I corsi di radioprotezione del paziente organizzati per il personale interno alla struttura sanitaria, con programmi e docenti scelti dal Responsabile Scientifico proponente (specialista in fisica medica) possono essere riconosciuti validi come formazione ai sensi di quanto sopra? o quali condizioni alternative/aggiuntive sono necessarie? e' necessario un patrocinio con una associazione (tipo AIFM) ?

 
Il coordinamento AIFM Lombardia
 
Pubblicato : 23 Dicembre 2021 10:38
Bianchi Lorenzo
(@lorenzo)
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Membro
 

Si ritiene che i corsi di radioprotezione del paziente organizzati per il personale interno, accreditati sull'obiettivo formativo 27 ed i cui responsabile scientifico e/o docenti siano espressione di una delle Società Scientifiche rispondenti ai requisiti dell'articolo 162 comma 5 , siano validi per il soddisfacimento dell'obbligo formativo richiesto dallo stesso articolo. Si invita per il corretto accreditamento a prendere visione della nota AGENAS sulla radioprotezione del paziente già portata alla attenzione dei soci  ( https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_radioprotezione_11_2021.pdf )

 
Pubblicato : 23 Febbraio 2022 10:12
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