L'art.163 comma 9 recita:
I soggetti che abbiano esercitato documentata attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche ai sensi dell’articolo 7, comma 13, del decreto legislativo n. 187/2000, possono continuare a svolgere detta attività, previa comunicazione all’organo di vigilanza. Tali soggetti documentano all’organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale in materia di protezione del paziente.
I quesiti, pertanto, sono i seguenti:
Quesito 1 - i soggetti citati nell'art.163, sono di fatto equiparati allo specialista il fisica medica così come definito dall'articolo 160?
Quesito2 - In caso di risposta negativa al quesito 1, la firma in calce ai documenti andrà posta sotto quale dicitura se non specialista in fisica medica?
Rispetto al Quesito 1 i soggetti di cui all'art. 163 comma 9 possono svolgere le attività prevista per gli ex esperti in fisica medica ai sensi del D.Lgs. 187/00. Un caso particolare è però rappresento dai laureati in fisica, privi di specializzazione, che alla data di entrata in vigore del D.Lgs.187/00 abbiano svolto la loro attività come Dirigenti del SSN o presso strutture sanitarie private accreditate da almeno 5 anni, per cui è in corso un chiarimento con il ministero della salute, in cui AIFM ha chiesto che continuino a svolgere le attività previste per lo specialista in fisica medica di cui all'art. 7, linea 148 del D. Lgs. 101/20.
Rispetto al Quesito 2 dovrà essere il Ministero a stabilire un'eventuale dicitura. Per i fisici dipendenti del SSN o convenzionati il Fisico Dirigente o il Direttore Fisico è assolutamente pertinente è corretto.