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DLgs101/20 articolo 159 punto 16

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(@drigo)
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Buongiorno

l' art.159 del DLgs 101/20 al punto 16 prevede che  i laureati in fisica, chimica e ingegneria, privi di specializzazione, che abbiano esercitato documentata attività di esperto di fisica medica ai sensi dell' art 7, comma 5, del DLgs 187/2000 possono continuare a esercitare dette attività, previa iscrizione all' Albo del pertinente  Ordine e comunicazione all' organo di vigilanza competente per territorio.

In merito a questo ho due domande:

A quale organo  di vigilanza competente sul territorio si fa riferimento?

Cosa va comunicato a tale organo di vigilanza?

Grazie

 
Pubblicato : 10 Marzo 2021 10:53
(@fbanci)
Post: 24
Membro
 

Buongiorno, chiedo scusa per il ritardo.

Poiché si parla del titolo XIII sembra chiaro che l'organo di vigilanza competente non possa che essere la Azienda USL competente, nella maggior parte dei casi nella mia esperienza il Dipartimento della Prevenzione.

Per quanto riguarda il contenuto della comunicazione, sicuramente la attestazione di avere svolto la attività di Esperto di Fisica Medica ai sensi del 187; si ricorda che tale attività deve essere documentata, trattandosi di comunicazione ad ente pubblico direi in forma di autocertificazione. Inoltre, come specificato dalla legge, va documentata la formazione specifica prevista per gli Specialisti in Fisica Medica

Questo post è stato modificato 3 anni fa da FBANCI
 
Pubblicato : 20 Giugno 2021 19:07
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