Il fisico medico ha la facoltà di scegliere la strumentazione per i controlli di qualità, e ciò mi sembra corretto. Perché invece l’esperto di radioprotezione non ha la stessa facoltà, per esempio, nel scegliere i servizi di dosimetria personale che a lui sembrano più adeguati?
Non c’è risposta generale alla domanda: è stata una scelta, o una non scelta, del legislatore. Per quanto riguarda l’esempio specifico, l’art. 127 definisce requisiti minimi (proprio minimi) per chi svolge attività di dosimetria personale. Un piccolo passo avanti rispetto al passato di cui però va tenuto conto nelle scelte che l’ER può indicare al DDL. Inoltre l’art. 130 al comma 1 a) afferma che l’ER fornisce indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione anche in merito ai mezzi di sorveglianza dosimetrica e al comma 1 lettera g1) afferma che l’ER assiste il DDL …..nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate. Anche se in maniera “indiretta” c’è quindi ampio spazio per richieste appropriate e tecnicamente motivate