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D.lg. 101/20 - Titolo XI
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Vorrei un parere in merito alla correttezza delle seguenti interpretazioni, riguardo la radioprotezione dei lavoratori di ditte esterne :
1) Agli specialist di prodotto per procedure di radiologia/cardiologia interventistica ed ai tecnici manutentori
 delle apparecchiature radiologiche classificati in A o B si applicano gli articoli 112 e 113.
2) Al personale delle pulizie e al personale tecnico manutentore generico (es. elettronici, elettricisti,
idraulici, etc.) si applica l'art. 117.
A chi sia applica l'art.115?
Grazie
Pubblicato : 7 Aprile 2021 16:07