Il DLgs 101/2020 stabilisce che la relazione di cui all'art. 109 c.2 costituisce il documento di cui all’art. 28, c. 2, lett.a) del DLgs 81/08, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
L'art 181 c.2 del DLgs 81/08 prevede che "la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale".
Fermo restando quanto previsto dall'art 29 c.3 del DLgs 81/08, e alla luce di quanto sopra riportato, è previsto che il documento di valutazione del rischio da esposizione alle radiazioni ionizzanti debba essere aggiornato ogni 4 anni?
Non concordo: In realtà la nuova versione dell'art 180 del decreto 81 nel rimandare alle disposizioni speciali in materia, richiama per le radiazioni ionizzanti solo "il rispetto dei principi di cui al titolo I", cioè fino all'articolo 61. Ora, in questo senso è sicuramente pertinente l'articolo 29 comma 3, che comunque non esprime una periodicità minima. Quindi in sostanza mi sembra forzato tirare in ballo la quadriennalità dell'art 181 comma 2, che al più può essere presa come un indicazione comunque non vincolante. Inoltre nell'art. 132 recita: "1. L’esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, a istituire e tenere aggiornata ..." senza indicare una frequenza: se il legislatore, nella legge speciale avesse voluto indicare la frequenza lo avrebbe fatto