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dosimetria dei lavoratori esterni

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(@faustino-bonutti)
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Art.113, comma 2, lettera f) : al lavoratore esterno, il dosimetro glielo deve dare
l'esercente o può essere utilizzato anche un dosimetro di proprità del datore di
lavoro (ad esempio un dosimetro elettronico che  può essere letto a fine di ogni intervento) ?

 
Pubblicato : 15 Ottobre 2020 17:23
(@fbanci)
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L'obbligo dell'esercente che si avvale di lavoratori esterni è "assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e che il lavoratore fruisca della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria;". Il datore di lavoro del lavoratore esterno "provvede affinché ai lavoratori vengano forniti gli appropriati dispositivi di protezione individuale e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale;". Pertanto appare ragionevolmente conforme alla norma che il dosimetro sia fornito dal datore di lavoro del lavoratore esterno, anche se "provvede" può anche significare che quest'ultimo prende accordi perché il dosimetro sia consegnato dall'esercente. In realtà la norma si presta ad interpretazione ambigua: l'art. 113 comma h prevede che l'esercente debba "adottare le misure necessarie affinché, a cura dell’esperto di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria A e trasmesse al datore di lavoro del lavoratore esterno di categoria B;". Se è molto chiaro nel caso del lavoratore esterno di categoria A, per il quale la compilazione del libretto personale di radioprotezione di per sé richiede un dosimetro accessibile all'ER dell'esercente, non si capisce come ciò possa essere fatto nel caso in cui il dosimetro sia assegnato dal datore di lavoro e quindi non sia accessibile all'ER dell'esercente. E' pertanto necessario che all'interno degli accordi contrattuali sia chiaramente definito chi ha in carico la responsabilità della fornitura del dosimetro e le modalità di comunicazione delle dosi tra esercente e datore di lavoro ovvero (s del caso) sia previsto che la comunicazione non è dovuta in quanto il dato dosimetrico è già in posseso del datore di lavoro, fermi restando gli obblighi specifici per lavoratori esterni di categoria A.

 
Pubblicato : 15 Ottobre 2020 23:21
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