Come deve essere intesa la valutazione preventiva che deve essere aggiornata?
Il documento previsto al comma 1 dell'art. 108 è in realtà la "vecchia" relazione prevista dal combinato disposto dell'art. 79 comma e dall'art. 61 comma 1 lettera a) del D.Lgs 230/95 e smi, che non a caso, era già collegata al D.Lgs 81/2008 (cfr ultimo periodo dell'art. 61 comma 2).
Cambia però in maniera radicale il sistema di responsabilità: la relazione è redatta dall'ER ai sensi dell'art. 109 comma 2, ma il DDL ne è totalmente responsabile.
Ciò che potrebbe cambiare inoltre è il destinatario della relazione che in maniera inequivoca è il DDL dal momento che la sottoscrizione del documento (in passato non prevista) è attività non delegabile (in molte strutture il Direttore Sanitario aveva la delega per TUTTI gli aspetti legati all'attuazione del capo VIII).
Ciò premesso, probabilmente per le attività in corso non è necessario riproporre la relazione ex art. 61 a suo tempo redatta e consegnata anche dal momento che già doveva essere parte integrante della valutazione dei rischi come indicato all'ultimo periodo dell'art. 61 comma 2 D.Lgs 230/95 e s.m.i.
E' però necessario che la relazione venga sottoscritta dal DDL (e in tal senso aggiornata). Non va dimenticato infatti che in relazione a quanto disposto dall'allegato IX in attuazione dell'art. 46 che prevede (punto 4.1 lettera i) che copia della relazione venga allegata alle notifiche preventive). Per tale motivo si ritiene che la redazione di tale relazione debba essere orientata al soddisfacimento di tutte le necessità ad essa connessa e in particolare alla comprensibilità da parte di tutti i destinatari espliciti ed impliciti.