L'articolo 127 comma 1 prevede l'obbligo di notificare ad ISIN l'inizio delle attività di un servizio di dosimetria entro trenta giorni dall'inizio delle attività. Come si devono regolare i servizi di dosimetria già attivi? Devono inviare la notifica entro il 27 settembre (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto)? In caso contrario, come si può dimostrare di essere già attivi?
L'obbligo di comunicazione era già attivo con D.Lgs 230/95 (cfr art. 76). Può essere opportuno (ma non necessario) pertanto per coloro che già svolgono attività di dosimetria personale, una segnalazione ad ISIN che richiami la comunicazione a suo tempo effettuata (laddove se ne disponga di copia). Laddove non si provveda a tale comunicazione l'ottemperanza all'obbligo può essere tracciata attraverso la copia della comunicazione a suo tempo effettuata ai sensi del pregresso quadro normativo. Si segnala che la comunicazione ai sensi dell'art. 127 va effettuata anche da coloro che effettuano esami radiotossicologici sui lavoratori soggetti a rischio di incorporazione di sostanze radioattive (cfr definizione 128)