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Art.111 Formazione dei lavoratori

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(@Anonimo)
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Art. 111 “..il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, …, riceva una formazione sufficiente ed adeguata…”

E’ necessario provvedere alla formazione dei SOLI lavoratori che risultano classificati esposti o bisogna formare anche i lavoratori che pur operando con le radiazioni ionizzanti sono classificati non esposti?

 
Pubblicato : 8 Ottobre 2020 08:21
De Crescenzo Stefano Adamo
(@decrescenzo-stefanogmail-com)
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L'art. 111 prevede l'obbligatorietà della formazione per i lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti. La formazione è pertanto necessaria per tutti i soggetti per i quali il datore di lavoro segnali la necessità di una valutazione di tale rischio. L'esito della valutazione può essere esposto e non esposto, laddove non esposto non significa non essere soggetto al rischio specifico ma soggetto al rischio specifico in misura tale da non superare i limiti di dose previsti per la popolazione.
In questo caso sarà necessaria la formazione. Per chiarire con due esempi: la segretaria di una radiologia non è soggetta ai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti e non è oggetto di formazione specifica. Un infermiere di CO che resta in sala durante l'erogazione raggi, ha un grembiule anti X ma è classificato come non esposto è soggetto a formazione specifica.

Questo post è stato modificato 4 anni fa da De Crescenzo Stefano Adamo
 
Pubblicato : 19 Ottobre 2020 11:24
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