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art.109 e lavoratori autonomi

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(@Anonimo)
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la legge 81/08 consente all'art.18 comma 2, come prova di data certa, la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente, ove nominato. Nel caso di lavoratori autonomi (esercenti attività), è sufficiente la firma con data dell'ER e del lavoratore (che è anche esercente, tipo dentisti, veterinari, senza soci o dipendenti,che sono classificati NON ESPOSTI), dato che spesso le altre figure non esistono?

 
Pubblicato : 12 Ottobre 2020 10:48
(@fbanci)
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Il Decreto non dettaglia chi debba garantire la "data certa" ma scrive semplicemente che la relazione ex art 109 deve essere dotata di data certa, in qualunque modo attestata (109 comma 5): "5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa, in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008." Pertanto qualsiasi modalità che consenta tale certezza è accettabile; su un documento cartaceo, in assenza di RSPP ed RLS, la doppia firma con data può essere ritenuta idonea, su un documento informatico è utilizzabile una marca temporale associata alla firma digitale di entrambi. Nel caso di un documento cartaceo, qualora sia obbligatoria la nomina del RSPP la data è corretto sia attestata dalla firma del RSPP come previsto dalla 81.

Questo post è stato modificato 4 anni fa 2 volte da Anonimo
 
Pubblicato : 20 Ottobre 2020 13:09
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