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            <title>
									D.lg. 101/20 - Titolo XI - Forum AIFM				            </title>
            <link>https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/</link>
            <description>Accedi al forum e poni le tue domande ai fisici medici di AIFM</description>
            <language>it-IT</language>
            <lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 02:14:28 +0000</lastBuildDate>
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                        <title>Esposizioni occasionali Professione sanitara</title>
                        <link>https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/esposizioni-occasionali-professione-sanitara/</link>
                        <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 16:18:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[buonasera, sono un operatore sanitario. Nella nostra routine lavorativa, non siamo esposti a radiazioni, pertanto per noi non è previsto il rischio radiologico con conseguente piano di radio...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>buonasera, sono un operatore sanitario. Nella nostra routine lavorativa, non siamo esposti a radiazioni, pertanto per noi non è previsto il rischio radiologico con conseguente piano di radioprotezione. Essendo però tenuti a gestire le emergenze ospedaliere, il mio team deve garantire cure ed assistenza in qualsiasi contesto ospedaliero. Sempre più spesso ci troviamo ad operare in U.O. con zone controllate e sorvegliate, come l'emodinamica e la radiologia interventistica. In queste U.O., le radiazioni sono costanti e salvita per il paziente, ad esempio durante una coronarografia in arresto cardiaco, noi siamo tenuti alla rianimazione cardiopolmonare durante l'esecuzione della procedura. Durante l'intervento, indossiamo DPI piombati forniti dalla U.O. e restiamo dentro la stanza lo stretto necessario. difronte le nostre perplessità, l'azienda ribadisce che la dose e  l'esposizione sono basse e non costanti, pertanto non siamo considerati lavoratori esposti. Per noi non è prevista una visita medica con relativa idoneità prima di essere esposti a radiazioni. Non ci viene fornito neppure il dosimetro individuale. Com'è possibile?  Può capitare che nel giro di un anno eseguiamo un solo intervento, quindi il rischio è basso, ma può anche capitare che nel giro di un solo mese gli interventi sono 3. Non è possibile quantificare il numero dei nostri interventi ed il numero di relative esposizioni, essendo noi il team dedicato che interviene solo in caso di emergenza. Non bisogna avere un idoneità da parte di esperto di radioprotezione anche per singole esposizioni? O essere dotati di dosimetria personale anche per esposizioni occasionali? Grazie per l'attenzione, resto in attesa di delucidazioni in materia</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/">D.lg. 101/20 - Titolo XI</category>                        <dc:creator>MarioS</dc:creator>
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				                    <item>
                        <title>lavoratori in distacco - conflitto tra D 81 e D 101</title>
                        <link>https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/lavoratori-in-distacco-conflitto-tra-d-81-e-d-101/</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 07:34:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buongiorno a tutti, nella nostra azienda stiamo per acquisire dei nuovi ambulatori con pratiche radiologiche, ma i lavoratori classificati in queste sedi saranno (almeno inizialmente) gestit...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno a tutti, nella nostra azienda stiamo per acquisire dei nuovi ambulatori con pratiche radiologiche, ma i lavoratori classificati in queste sedi saranno (almeno inizialmente) gestiti in distacco, quindi opereranno negli ambulatori ma rimarranno formalmente sotto al precedente proprietario degli ambulatori.</p>
<p>Dal punto di vista della radioprotezione, penso che questo sia un caso di lavoratori esterni, quindi in cui il loro precedente datore di lavoro ottemperi agli obblighi definiti nell'art 112 e il nostro datore di lavoro si configuri come esercente delle zone classificate, con relativi obblighi di cui all'art 113.</p>
<p>L'RSPP mi fa però notare che nel D.Lgs 81 art 3 comma 6 è specificatamente definito il caso di distacco dei lavoratori (cosa invece non dettagliata nel D. 101)</p>
<blockquote>
<p>Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante</p>
</blockquote>
<p>Questa impostazione è in conflitto con quanto previsto agli articoli 112 e 113 del D.Lgs 101. </p>
<p>Vi chiedo suggerimento su come affrontare la situazione. Applicando gli art 112 e 113 per gli aspetti di radioprotezione (cosa secondo me corretta), si creerebbe un trattamento diverso dei lavoratori per gli aspetti del D.Lgs 81 e quelli del D.Lgs 101. Cercando invece di uniformare il trattamento dei lavoratori (cosa sicuramente più logica), andremmo contro a quanto previsto dagli art 112 e 113.</p>
<p>Grazie e saluti</p>
<p>Fabio Zucconi</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/">D.lg. 101/20 - Titolo XI</category>                        <dc:creator>zuccospooky</dc:creator>
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                    </item>
				                    <item>
                        <title>art.54 LINAC: attivazione dell&#039;aria</title>
                        <link>https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/art-54-linac-attivazione-dellaria/</link>
                        <pubDate>Wed, 18 May 2022 12:55:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[è necessario richiedere autorizzazione all&#039;allontanamento dell&#039;aria attivata all&#039;interno dei bunker dei LINAC con energia&gt;10 MV?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>è necessario richiedere autorizzazione all'allontanamento dell'aria attivata all'interno dei bunker dei LINAC con energia&gt;10 MV?</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/">D.lg. 101/20 - Titolo XI</category>                        <dc:creator>francescog</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/art-54-linac-attivazione-dellaria/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Disposizioni per la lavoratrice che comunica lo stato di gravidanza</title>
                        <link>https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/disposizioni-per-la-lavoratrice-che-comunica-lo-stato-di-gravidanza/</link>
                        <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 08:16:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[buongiorno.
Una considerazione e una segnalazione riguardo le disposizioni riguardanti la lavoratrice che comunica lo stato di gravidanza.
&nbsp;Quesito_RP-operatori.pdf]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>buongiorno.</p>
<p>Una considerazione e una segnalazione riguardo le disposizioni riguardanti la lavoratrice che comunica lo stato di gravidanza.</p>
<div id="wpfa-37372" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//www.fisicamedica.it/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1650958795-Quesito_RP-operatori.pdf" target="_blank" title="Quesito_RP-operatori.pdf"><i class="fas fa-paperclip"></i>&nbsp;Quesito_RP-operatori.pdf</a></div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/">D.lg. 101/20 - Titolo XI</category>                        <dc:creator>Andreoli Stefano</dc:creator>
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				                    <item>
                        <title>Art. 132 comma 4: trasmissione schede all&#039;INAIL</title>
                        <link>https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/art-132-comma-4-trasmissione-schede-allinail/</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 09:02:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[L&#039;articolo 132 al comma 4 cita così: &quot;Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell&#039;attività d&#039;impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la doumentazione di ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo 132 al comma 4 cita così: "Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la doumentazione di cui al comma 1......". Il dubbio riguarda il lavoratore che cambia mansione per lo stesso ente e non è più esposto alle radiazioni. In questi casi devo trasmettere comunque la scheda dosimetrica all'INAIL? E se il lavoratore, dopo un certo tempo, dovesse ritornare ad un'attività comportante il rischio da r.i. (il che succede spesso in un ospedale, specie per gli infermieri) dovrò riaprire una nuova scheda?</p>
<p>Grazie</p>
<p>Pietro Lauriola</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/">D.lg. 101/20 - Titolo XI</category>                        <dc:creator>p.lauriola</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/art-132-comma-4-trasmissione-schede-allinail/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Art. 131: Comunicazioni al datore di lavoro</title>
                        <link>https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/art-131-comunicazioni-al-datore-di-lavoro/</link>
                        <pubDate>Mon, 20 Sep 2021 11:47:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[L’art. 131 disciplina le comunicazioni periodiche al datore di lavoro.
Il punto e) sottolinea :
In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, l’esperto di radioprotezione indic...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 131 disciplina le comunicazioni periodiche al datore di lavoro.</p>
<p>Il punto e) sottolinea :</p>
<p><em><u>In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, l’esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta, trasmessa anche per via telematica...</u></em><em><u>…</u></em></p>
<ol>
<li><em><u>e) la valutazione delle dosi ricevute ed impegnate per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).</u></em></li>
</ol>
<p> </p>
<p>Con valutazioni delle dosi ricevute per i lavoratori esposti intende:</p>
<ul>
<li>I dati dosimetrici personali inseriti nella scheda dosimetrica propria degli operatori che vengono già periodicamente inviati al medico autorizzato/competente</li>
<li>Una sintesi dei dati dosimetrici (ad esempio la media di ciascun reparto)</li>
<li>Una stima della dose eseguita per i singoli operatori</li>
</ul>
<p>Con valutazioni delle dosi ricevute per i gli individui dei gruppi di riferiemento si intende:</p>
<ul>
<li>Una stima della possibile dose derivante da relazione e valutazioni “calcolate”</li>
<li>Una stima della possibile dose derivante da dati letture di dosimetri ambientali (quando possibile)</li>
</ul>
<p>Sono consapevole del fatto che non si sono grosse differenze con il passato, ma approfondendo i vari punti sono insorte delle incertezze</p>
<p>Ringrazio anticipatamente per la disponibilità</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/">D.lg. 101/20 - Titolo XI</category>                        <dc:creator>Severi Fabrizia</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/art-131-comunicazioni-al-datore-di-lavoro/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Comunicazione dosi lavoratori ditta esterna</title>
                        <link>https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/comunicazione-dosi-lavoratori-ditta-esterna/</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 11:01:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Devo comunicare le dosi del primo semestre 2021 al medico autorizzato di una ditta esterna per alcuni lavoratori che prestano servizio presso il nostro Ospedale. Il responsabile della ditta ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Devo comunicare le dosi del primo semestre 2021 al medico autorizzato di una ditta esterna per alcuni lavoratori che prestano servizio presso il nostro Ospedale. Il responsabile della ditta mi ha fornito il nominativo di un Medico Competente (non Autorizzato) cui fare riferimento. Trattandosi di lavoratori di cat. B posso trasmettere le dosi a questo medico? Nell'art. 134, se ho capito bene, si parla solo di Medico Autorizzato o, nel caso di lavoratori di cat. B, di Medico Competente, ma che esplicitava già la sorveglianza sanitaria prima del 31/7/2020 e comunque solo per altri 24 mesi! E' giusto? O comunque, in quanto Esperto di Radioprotezione non sta a me segnalare questa situazione, per cui comunico le dosi a chi mi è stato indicato e basta?</p>
<p>Grazie</p>
<p>Pietro Lauriola</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/">D.lg. 101/20 - Titolo XI</category>                        <dc:creator>p.lauriola</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/comunicazione-dosi-lavoratori-ditta-esterna/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Radioprotezione dei lavoratori di ditte esterne</title>
                        <link>https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/radioprotezione-dei-lavoratori-di-ditte-esterne/</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:07:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Vorrei un parere in merito alla correttezza delle seguenti interpretazioni, riguardo la radioprotezione dei lavoratori di ditte esterne :
1) Agli specialist di prodotto  per procedure di ra...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei un parere in merito alla correttezza delle seguenti interpretazioni, riguardo la radioprotezione dei lavoratori di ditte esterne :</p>
<p>1) Agli specialist di prodotto  per procedure di radiologia/cardiologia interventistica ed ai tecnici manutentori <br /> delle apparecchiature radiologiche classificati in A o B si applicano gli articoli 112 e 113.</p>
<p>2) Al personale delle pulizie e al personale tecnico manutentore generico (es. elettronici, elettricisti, <br />idraulici, etc.) si applica l'art. 117.</p>
<p>A chi sia applica l'art.115?</p>
<p>Grazie</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/">D.lg. 101/20 - Titolo XI</category>                        <dc:creator>Bonutti Faustino</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/radioprotezione-dei-lavoratori-di-ditte-esterne/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Datore di lavoro degli specializzandi medici</title>
                        <link>https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/datore-di-lavoro-degli-specializzandi-medici/</link>
                        <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 11:39:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Il centro presso cui lavoro (nel seguito Ospedale) è sede di tirocinio per medici in formazione specialistica (nel seguito medico specializzando), inviati da università convenzionate (nel se...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Il centro presso cui lavoro (nel seguito Ospedale) è sede di tirocinio per medici in formazione specialistica (nel seguito medico specializzando), inviati da università convenzionate (nel seguito Università).
Alcuni medici specializzandi svolgono attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti.
Chiedo  quale delle due interpretazioni del D.Lgs. 101/20 sia più corretta:
1-	L’Ospedale è il datore di lavoro del medico specializzando nel periodo in cui svolge formazione specialistica presso l’Ospedale, per quanto attiene gli obblighi del  D.Lgs. 101/20, e pertanto ha l’obbligo di classificare il lavoratore avvalendosi del proprio RPE, di apertura della scheda personale dosimetrica e di garantire la sorveglianza sanitaria del lavoratore. Questo comunque garantendo il coordinamento con eventuali altri datori di lavoro del medico specializzando secondo quanto previsto  all’articolo 116.
2-	Il datore di lavoro del medico specializzando è l’Università,  la quale si prende carico di classificare il lavoratore avvalendosi di un proprio RPE,  aprire la scheda personale dosimetrica e garantire la sorveglianza sanitaria. L’Ospedale lo considera un lavoratore esterno e fornisce i dispositivi dosimetrici e i dispositivi di protezione individuale e comunica al RPE dell’Università i risultati dosimetrici e ogni altra informazione necessaria per la valutazione della dose efficace e delle dosi equivalenti.

Grazie]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/">D.lg. 101/20 - Titolo XI</category>                        <dc:creator>Anonimo</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/datore-di-lavoro-degli-specializzandi-medici/</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Art. 129 comma 5 e Allegato XXI punto 16.1</title>
                        <link>https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/art-129-comma-5-e-allegato-xxi-punto-16-1/</link>
                        <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 09:20:18 +0000</pubDate>
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                        <content:encoded><![CDATA[Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale degli ER, il punto 16.1 dell'Allegato XXI dice di inviare attestati che certifichino almeno 20 ore per anno solare. Dal momento che il D.Lgs. 101/2020 è entrato in vigore il 27 Agosto, si è comunque obbligati ad attestare 20 ore per l'anno 2020? Oppure, esclusivamente per il 2020, si può attestare un numero inferiore?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://fisicamedica.it/forum/d-lg-101-20-titolo-xi/">D.lg. 101/20 - Titolo XI</category>                        <dc:creator>Anonimo</dc:creator>
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