Esaminando i contenuti dell’istanza di Nulla Osta vedo che non è più presente la relazione ex 115.ter.
Gli unici punti che potrebbero far riferimento a tale tipo di relazione sono nell’articolo 50.3 lettera a e nell’allegato XIV punto 3.4, lettera d ma nessuno dei due fa esplicito riferimento a tale relazione che valutavo più complessa di una valutazione delle esposizioni potenziali.
L'osservazione è corretta ma probabilmente si tratta anche in questo caso, di un errore: al comma 3 dell'art. 174 (che sostituisce il 115 ter) è scritto esplicitamente che "...Dette valutazioni sono altresì unite alla documentazione prodotta ai fini dell’emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 e sono contestualmente trasmesse dal richiedente l’autorizzazione al Prefetto competente".
Quello che è saltato è il riferimento, nel punto giusto dell'allegato XIV (in realtà è citato in un punto ma abbastanza a sproposito), a tali valutazioni analogamente a quanto era in precedenza scritto nell'allegati IX del 230: l'articolato però è un dispositivo normativo più forte dell'allegato.
Dai uno sguardo all'Art. 174 comma 1 di seguito riportato, in esso mi sembra ci sia il riferimento alla relazione ex 115 ter "Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti autorizzativi previsti nei Titoli V, VII a eccezione di quelli previsti dall’articolo 56, e nell’articolo 95 del Titolo IX, nonché nell’articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti l’emanazione di detti provvedimenti provvedono a eseguire, avvalendosi anche dell’esperto di radioprotezione, le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate, nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e all’individuo rappresentativo della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica. Sono escluse dai suddetti obblighi le pratiche con macchine radiogene e con macchine acceleratrici anche con produzione di sostanze radioattive, in cui le sole materie radioattive prodotte non siano soggette ai provvedimenti di cui all’articolo 50"