La pratica della radiologia domiciliare rientra nell'art. 50 "l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalità di impiego" per quanto riguarda la necessità di NULLA OSTA?
La pratica della radiologia domiciliare, comportando l'impiego di apparecchiature mobili con energia massima delle particelle accelerate non superiori a 200 keV non rientra nel campo di applicazione dell'art. 50 (cfr comma 2 lettera h)) ma in quello dell'art. 46. In tale contesto dovranno essere con chiarezza documentate le modalità di svolgimento della pratica e le procedure che garantiscono protezione della popolazione e dei lavoratori nonché con chiarezza le motivazione (a firma di RIR) che ne giustificano l'attuazione con particolare riferimento alle modalità con cui viene valutata la rischiesta del prescrivente e i criteri di inclusione ed esclusione
@decrescenzo-stefanogmail-com
Un apparecchio radiografico endorale portatile è giustificato possa essere utilizzato anche all'interno di uno studio dentistico ove si possono normalmente installare apparecchi fissi che comandati da remoto comportano un esposizione zero dell'operatore ?
La mia opinione è che si debba motivare attentamente l'impiego e confinarla ai soli casi in cui non si possa fare altrimenti (se ce ne sono). La motivazione per cui acquisto un solo apparecchio e lo uso su più riuniti non mi sembra valida.
Attendo una Vostra cortese opinione