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istanza di aggiornamento autorizzazioni (art 235)

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(@m_galelli)
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l'art. 235 al comma 1 prescrive che chi ha in essere un'autorizzazione deve presentare istanza di aggiornamento entro 2 anni dall'entrata in vigore della 101.

lo stesso articolo al comma 5 prescrive che svolge un'attività per cui è in corso di validità un'autorizzazione secondo il decreto 17 marzo 1997 (è un errore?) n 230 deve inoltrare istanza di aggiornamento secondo le previsioni dell'art. 151.

Dunque, chi ha un nulla osta A o B rilasciato in base alla 230/95 deve aggiornarlo con quanto richiesto all'art. 151, senza dovere inserire tutte le informazioni richieste nell'allegato XIV? E' logico considerando che non ci siano modifiche nella pratica in quanto tale ma chiedo conferma se ho capito correttamente.

Chiedo anche scusa se è già stato detto e mi sono distratto....

 

Questa argomento è stata modificata 4 anni fa da Galelli Marco
 
Pubblicato : 22 Febbraio 2021 16:29
(@fbanci)
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E' abbastanza difficile dare una risposta generale, stante che ciascun organo di controllo potrebbe dare interpretazioni differenti alla norma. Il mio suggerimento è riprendere il vecchio nulla osta ed integrarlo con quanto richiesto dall'allegato XIV (per esempio, nei vecchi NO mancava il vincolo di dose), per poi ripresentare il tutto. Dal punto di vista delle cose da fare cambia poco in quanto il grosso è il calcolo dell'impatto radiologico degli scarichi in ambiente

 
Pubblicato : 21 Giugno 2021 07:04
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