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Esonero art. 46

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De Crescenzo Stefano Adamo
(@decrescenzo-stefanogmail-com)
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Installazione/Smaltimento microscopio Elettronico o apparecchiature per prove non distruttive con sorgenti Ni63 ( (sicuramente ratei di dosi inferiori a 1MicroSv), usato per ricerca, devo fare notifica o meno

 
Pubblicato : 6 Ottobre 2020 08:34
De Crescenzo Stefano Adamo
(@decrescenzo-stefanogmail-com)
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Le condizioni per l'esonero dall'art. 46 per gli £"apparecchi elettrici" sono contenute al comma 1 lettera c) dell'art. 47.
Per i gascromatografi si fa riferimento alle soglie previste dalla tabella I-1A

 
Pubblicato : 6 Ottobre 2020 08:36
(@maranimonica)
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@decrescenzo-stefanogmail-com 

Buongiorno, un microscopio elettronico che funziona a 30 kV con emissioni inferiori a quelle indicate all'art.47 comma 1, lettera d punto 2 è esente dall'obbligo di notifica?

Il dubbio è dovuto al fatto che al punto 1 dello stessa fattispecie cita solo i tubi catodici destinati a produrre immagini e non genericamente, come il dlgs 230, le apparecchiature in genere

 
Pubblicato : 17 Febbraio 2022 16:29
Bianchi Lorenzo
(@lorenzo)
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L'interpretazione letterale della norma esclude l'esenzione in quanto un microscopio elettronico non ha un tubo catodico destinato a fornire immagini visive e si ricordi che "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit". Il suggerimento, considerato che sicuramente il microscopio non dà luogo a zone classificate o lavoratori esposti e quindi non richiede la sorveglianza fisica (articolo 125), è effettuare una notifica di pratica ex articolo 46, che nel caso è molto semplice e veloce e pone al riparo da possibili contestazioni.

 
Pubblicato : 23 Febbraio 2022 10:02
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