Buongiorno, un microscopio elettronico che funziona a 30 kV con emissioni inferiori a quelle indicate all'art.47 comma 1, lettera d punto 2 è esente dall'obbligo di notifica?
Il dubbio è dovuto al fatto che al punto 1 dello stessa fattispecie cita solo i tubi catodici destinati a produrre immagini e non genericamente, come il dlgs 230, le apparecchiature in genere
L'interpretazione letterale della norma esclude l'esenzione in quanto un microscopio elettronico non ha un tubo catodico destinato a fornire immagini visive e si ricordi che "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit". Il suggerimento, considerato che sicuramente il microscopio non dà luogo a zone classificate o lavoratori esposti e quindi non richiede la sorveglianza fisica (articolo 125), è effettuare una notifica di pratica ex articolo 46, che nel caso è molto semplice e veloce e pone al riparo da possibili contestazioni.