Buongiorno, un cliente mi pone il quesito del conferimento ad altra ditta di trucioli di alluminio con attestazione, ai sensi del DM 05/02/1998 che deve stabilire che il rifiuto "non è radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230". Come aggiornare la problematica ai sensi del D. Lgs. 101/20? Da analisi di laboratorio con spettrometria gamma sono derivati i seguenti risultati: Pb 210: 118 Bq/Kg, Pb 212: 2,4 Bq/Kg e K 40: 12 Bq/Kg. Bisognerebbe attestare la non rilevanza radiolgica e rientrare nei limiti della Tabella I-1A, ma come rientrare nella quantità totale di radioattività per carichi di decine di tonnellate? Grazie anticipatamente
Buongiorno, in questo caso i valori di concentrazione del Pb-210, e sicuramente, dato il quantitativo (migliaia di kg), i valori di attività totale riportati nella Tabella I-1A, vengono superati. Bisogna a questo punto approfondire il procedimento di lavorazione al quale è stato sottoposto l'alluminio per capire dove andare a parare. Si possono individuare due scenari principali:
1. I trucioli sono stati ottenuti con lavorazioni di taglio e sabbiatura utilizzando sabbie o minerali abrasivi (es. corindone aggiunto all'acqua); in tal caso si rientra nella Tabella II-1 dell'allegato II sezione II, e il limite per il Pb-210 è 5 kBq/kg. I trucioli possono essere allontanati senza ulteriori approfondimenti.
2. In tutti gli altri casi, bisogna valutare individuare gli scenari possibili e, per l'allontanamento, dimostrare la non rilevanza radiologica. Possono esserci fondamentalmente due sottocasi:
  2.1. I trucioli sono destinati allo smaltimento (improbabile); in questo caso la dimostrazione di non rilevanza può essere fatta utilizzando la RP 122, sezione I o II
   2.1. I trucioli sono destinati al riutilizzo, quindi verranno fusi; in tal caso il documento di riferimento è la RP 89
Cordiali saluti
Â
Â
(si ringrazia il Dott. Carlo Bergamaschi per il supporto fornito)