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art 48 - laboratorio RIA

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(@Anonimo)
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L'articolo 48 comma 4 rimanda al futuro le modalità di registrazione sul sito ISIN limitatamente "alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie".
Il successivo comma 5 richiama il comma 4 parlando di "le strutture sanitarie che gestiscono pratiche sorgenti radioattive" senza più fare riferimento all'impiego per esposizioni mediche.

Un laboratorio RIA in una struttura sanitaria dovrebbe quindi registrarsi subito sul sito ISIN o seguire le modalità transitorie del comma 5? E come sarebbe possibile adempiere oggi che non esiste nessun registro telematico sul sito ISIN?

Grazie

 
Pubblicato : 10 Novembre 2020 11:24
De Crescenzo Stefano Adamo
(@decrescenzo-stefanogmail-com)
Post: 82
Membro
 

La deroga temporanea sull'art. 48 vale per tutte le strutture sanitarie quindi anche per i laboratori RIA

 
Pubblicato : 10 Novembre 2020 11:36
(@fbanci)
Post: 24
Membro
 

Ti segnalo comunque, in riferimento alla tua osservazione sul sito ISIN, che l'articolo 241 prevede che "1) L’ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 2) I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1.

Questo post è stato modificato 4 anni fa 3 volte da Anonimo
 
Pubblicato : 21 Novembre 2020 22:38
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