Se in una radiologia composta di 10 sale, ne cesso una che trasformo in un ambulatorio, non devo fare la comunicazione di cessata pratica?, almeno per quella sala?
La risposta alla domanda è insita nella definizione di pratica (def.107): "un’attività umana che.....". Una pratica non è un'apparecchiatura o una sorgente e una sorgente o un'apparecchiatura non sono una pratica. Il concetto di pratica ha costituito un passaggio epocale determinato dall'ICRP 60. La pratica è una o più sorgenti di radiazione unita/e alle modalità della sua/loro gestione nel senso più estensivo del termine.
Ciò premesso il razionale della notifica preventiva di una NUOVA pratica prevista dall'art. 46 del D.Lgs 101/20 (sostanzialmente lo stesso di quello previsto dall'art. 22 del D.Lgs 230/95) è quello di rendere edotti gli organi della PA sulle modalità con cui una qualunque pratica che produce una esposizione pianificata viene condotta. Le informazioni ritenute necessarie a tale scopo sono quelle indicate nell'allegato IX del D.Lgs 101/20 (in precedenza erano quelle contenute nell'allegato VII del D.Lgs 230/95). Attenzione: la notifica di una NUOVA pratica ha un margine temporale ben definito proprio per dare agli organi della PA la possibilità di richiedere chiarimenti formulare prescrizioni etc..
Bene, una volta per così dire "fotografata la pratica" attraverso lo strumento della Notifica Preventiva, la PA deve essere mantenuta aggiornata rispetto a possibili modifiche della situazione descritta originariamente attraverso lo strumento descritto al punto 4.4 dell'allegato IX (lo stesso previsto nell’allegato VII del D.Lgs 230/95 e s.m.i.).
Quindi, ad esempio, l'acquisizione o la dismissione di un'apparecchiatura, configurandosi come una modifica di pratica, deve essere comunicato preventivamente (ma senza alcun vincolo temporaneo pertanto) utilizzando lo strumento previsto al punto 4.4 dell'allegato IX.
Se è chiara la logica è altrettanto chiara la necessità di comunicare alla PA solo ed esclusivamente i dati contenuti nell'allegato IX perchè qualunque modifica a quanto comunicato originariamente deve essere oggetto di aggiornamento. Un esempio per tutti: marca e modello o numero del tubo RX di un'apparecchiatura non è necessario che siano indicati (peraltro sono dati generalmente non disponibili preventivamente): non è la marca e il modello di una apparecchiatura che ne determinano la rilevanza radioprotezionistica ma le caratteristiche del generatore e le "modalità " (in senso lato) del suo impiego.
Ciò legittima pienamente, ad esempio in caso di sostituzione di una apparecchiatura RX con una di marca diversa ma di identica (attenzione identica, non analoga) per quanto attiene alle caratteristiche del generatore rispetto a quanto indicato nella Notifica Preventiva a non effettuare alcuna comunicazione agli organi della PA ma "solo" ad adempiere compiutamente a TUTTI gli atti interni alla struttura (benestare preventivo, prima verifica e prova di accettazione.
Solo nel caso cessi la pratica radiologica andrò quindi effettuata la comunicazione di cessazione di pratica (appunto).
La risposta alla domanda è stata lunga e probabilmente un po’ didascalica ma se si ha chiaro il razionale della norma si riesce meglio a sostenere le proprie scelte.