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applicazione art.54

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(@giordano)
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Come si applica l'art. 54 nella parte in cui si tratta di  riepilogo annuale relativo ai materiali o rifiuti solidi allontanati, ecc.. il riepilogo a che indirizzo di ISIN va spedito? E' solo dei materiali allontanati con il vettore autorizzato, o anche i materiali lasciati decadere? Gli effluenti liquidi sono quelli delle vasche, oppure anche dei pazienti ricoverati? E in questo caso come si fa?

 

 

 
Pubblicato : 11 Gennaio 2023 13:04
Bianchi Lorenzo
(@lorenzo)
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Gentile collega, la materia è piuttosto controversa e per dare una risposta definitiva occorrerebbe un parere ministeriale.

Nel frattempo bisogna ottemperare al meglio alla normativa. Da un confronto fra colleghi autorevoli è emersa questa linea interpretativa:

 

- l'articolo 54 tratta esclusivamente gli allontanamenti (cioè sotto soglia), ciò che è sopra soglia rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 56 (rifiuti radioattivi);

- l'articolo 56 richiede la trasmissione preliminare ad ISIN, quindi non si capirebbe la "ratio" del riepilogo;

- il correttivo introduce un "livello derivato" pari a 0.9 * il valore della tabella 1-Ib, al di sotto del quale il 54 (per i solidi) non si applica (ad una prima lettura, interpretazione da confermare), mentre resta l'obbligo per liquidi od aeriformi

 

 
Pubblicato : 19 Gennaio 2023 16:05
(@lucabindoni)
Post: 1
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Buongiorno a tutti, 

Mi è stato recentemente inoltrata una circolare del Ministero della Salute del 2-2-24 (che allego) che ha per oggetto: rifiuti a rischio radioattivo ed infettivo

Nella nota si afferma nell'ordine che:

"ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera d, del d.lgs. 25 novembre 2022, n.203  i rifiuti radioattivi solidi, prodotti solo in ambito diagnostico e terapeutico, contaminati da radionuclidi con tempi di dimezzamento inferiore a 60 giorni possono essere esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 54 del d.lgs.101/2020, a condizione che la concentrazione di attività sia pari o inferiore al 90% dei valori riportati nella Tabella I-1B (livello di allontanamento derivato)."

Tuttavia poi riafferma che:

"ai sensi dell’art.54, comma 8, del d.lgs.101/2020 “L ’esercente, che svolge la pratica, è tenuto a registrarsi e a trasmettere prima di ogni allontanamento sul sito istituzionale dell’ISIN, con le modalità da questo stabilite, le informazioni sulla tipologia e quantità di materiali o rifiuti solidi, liquidi o effluenti liquidi o aeriformi oggetto dell’allontanamento medesimo. Tale disposizione non si applica ai materiali o rifiuti solidi o liquidi, agli effluenti liquidi o aeriformi da pratiche mediche comportanti la somministrazione di radiofarmaci a scopo diagnostico e terapeutico"

Inoltre si ribadisce che per queste:

"l'esercente inoltra all’autorità che ha autorizzato l’allontanamento, agli organi del SSN e alle ARPWAPPA competenti per territorio nonché all’ISIN un riepilogo annuale relativo ai materiali o rifiuti solidi o liquidi allontanati e, a corredo della relazione prevista al punto 4 dell’allegato XIV, un riepilogo relativo agli effluenti liquidi immessi nel sistema fognario della struttura sanitaria sotto forma di escreti dei pazienti e, se del caso, agli effluenti gassosi.”

 

Sinceramente la nota non mi ha aiutato nella interpretazione degli obblighi di legge, anzi ha generato ulteriore confusione, che pure alcuni interventi della Scuola di Radioprotezione 2023 mi avevano risolto.

 

Per quanto avevo capito io:

- l'art. 8.2bis combinato con 8.2quiques dell'allegato I esclude "in toto" dall'applicazione delle disposizioni dell'art.54, compresa quindi la comunicazione del riepilogo annuale, i rifiuti solidi medicali con tempo di dimezzamento inferiore a 60gg ed allontanati con attività inferiore al 90% dei valori di Tabella I-1B (livelli derivati), in presenza di adeguata procedura di allontanamento.

 

- rimane invece l'obbligo di applicazione delle disposizioni dell'art.54

  • per i rifiuti solidi con tempo di dimezzamento comunque superiore a 60gg oppure inferiore, ma allontanati senza rispettare le condizioni di art 8.2bis;
  • per i rifiuti liquidi o aeriformi (non citati aihmé in art 8.2bis), per i quali vale pertanto la necessità anche dell'invio del riepilogo annuale

 

Chiedo cortesemente se le mie conclusioni siano corrette anche alla luce dela nuova circolare del Ministero della Salute.

Grazie

 

Saluti

 

Luca Bindoni

 

 
Pubblicato : 9 Febbraio 2024 11:16
Bianchi Lorenzo
(@lorenzo)
Post: 84
Membro
 

Gentile collega,

la circolare di Vaia, secondo il mio parere personale, ha creato più problemi di quanti ne abbia risolti, ed c'è una continua richiesta di chiarimenti. Dal mio punto di vista la tua posizione è completamente condivisibile, ed esprime quello che ho intenzione di fare anche io: per il 2023 inoltrerò le comunicazioni, per il 2024 mi conformerò alla 203/2022 (dopo aver aggiornato e reso conformi procedura, tracciamento e quant'altro); resto sotto 0.9 e quindi i miei solidi con tempo di dimezzamento inferiore a 60 gg sono esentati dalle prescrizioni dell'articolo 54 compresi gli obblighi di trasmissione agli organi di controllo.

Un cordiale saluto

Dott. Fabrizio Banci Buonamici
Direttore UOC Fisica Sanitaria - Head, Medical Physics
Azienda ospedaliero universitaria Senese - Siena University Hospital

 
Pubblicato : 26 Marzo 2024 14:48
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