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Applicazione art. 234 comma 4 per apparecchi RX

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(@Anonimo)
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Topic starter
 

Non riesco a comprendere, come da Voi indicato durante il corso WebINAR, perchè gli apparecchi generatori di raggi X siano esenti dal rinnovo delle comunicazioni alle "Amministrazioni procedenti" entro 180 gg. Sono infatti di nuovo compresi nel comma 1 dell'Art.151.
Da convegno in ANPEQ si afferma di doverle ripresentare.

 
Pubblicato : 26 Settembre 2020 09:37
De Crescenzo Stefano Adamo
(@decrescenzo-stefanogmail-com)
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Percorso logico da seguire:
1) ART. 151: al comma 1 definisce un obbligo per tutti di effettuare le valutazioni all'individuo rappresentativo della popolazione. Il comma 3 dice come tali valutazioni devono essere effettuate limitatamente alle attività che comportano effettive o potenziali contaminazioni ambientali. Il comma 3 si riferisce alla SOLA lettera g) del comma precedente (è scritto chiaramente). Il comma 6 prevede la trasmissione ad ISIN solo di quanto previsto al comma 3 (è scritto chiaramente) e quindi solo la valutazione della dose all'individuo rappresentativo della popolazione dovuta, in pratica all'immissione di sostanze radioattive in ambiente e non all'universo mondo.
Tale comunicazione, come logico, non è quindi dovuta per l'impiego, ad esempio di apparecchiature RX sotto qualunque sistema regolatorio si trovino (art. 46 o art. 50) e non è comunque dovuta per le attività sanitarie di medicina nucleare che vi ottemperano con la relazione settennale prevista al punto 4 dell'allegato XIV.
Per le apparecchiature RX le valutazioni devono solo essere registrate (ad esempio sul registro delle valutazioni) e rese disponibili all'organo di vigilanza (comma 4).
Quindi le previsioni in merito alla comunicazione ad ISIN della dose all'individuo rappresentativo della popolazione NON si applicano alle pratiche con impiego di apparecchiature RX radiologiche.

art. 151: comma 4 ultimo periodo: per quanto appena scritto, si applica solo ad attività soggette ad art. 46 che comportavano, ad esempio smaltimento in esenzione dei solidi e dei liquidi e non alle apparecchiature Rx. Se poi qualcuno si vuole fare del male da solo prego si accomodi (questo, non certo riferito ai moderatori, me lo potete anche cassare, non mio offendo).

Questo post è stato modificato 4 anni fa 2 volte da De Crescenzo Stefano Adamo
 
Pubblicato : 26 Settembre 2020 15:47
(@ffrigerio)
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Ok, il comma 3 dice giustamente che la contaminazione si valuta solo se ci sono sorgenti e ci mancherebbe altro. 

Il comma 1 però rimanda all'articolo 130 comma 9 dove sono pienamente considerati gli apparecchi radiogeni.

Molti di noi quando era il caso, inserivano già la valutazione della possibile esposizione ai gruppi particolari della popolazione in caso di malfunzionamento. 

Adesso dobbiamo considerarla comunque anche solo per escluderla. 

Per questo secondo me è corretto che entro 6 mesi gli articoli 22 siano ripresentato come art 46 dimostrando che non c'è esposizione per l'individuo rappresentativo

 
Pubblicato : 27 Settembre 2020 08:29
(@Anonimo)
Post: 0
 

petrillogiuseppe@gmail.com
Il comma 9 dll'art. 130 non risulta considerare pienamente gli apparecchi radiogeni. Piuttosto recita '...effettua la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attivita' e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall'individuo rappresentativo...'.
L'impegno di dose non è definito nel DLgs 101/20, deriva dalla definizione riportata nel DLgs 230/95 :'q)dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o più radionuclidi'.
Pertanto non appare interessato l'ambito della radiologia diagnostica, ma anche terapeutica, visto che in tali casi trattasi di radiazione assorbita 'una tantum'.

 
Pubblicato : 28 Settembre 2020 19:40
(@ffrigerio)
Post: 108
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E' quel

nonche' la  valutazione  delle
esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali

che mi lascia il dubbio.
A questo punto mi dichiaro convinto
Grazie
FF

 
Pubblicato : 29 Settembre 2020 07:29
De Crescenzo Stefano Adamo
(@decrescenzo-stefanogmail-com)
Post: 82
Membro
 

@ffrigerio
Il comma 6 prevede la trasmissione ad ISIN solo di quanto previsto al comma 3 (è scritto chiaramente) e quindi solo la valutazione della dose all'individuo rappresentativo della popolazione dovuta, in pratica all'immissione di sostanze radioattive in ambiente e non all'universo mondo.

 
Pubblicato : 29 Settembre 2020 20:13
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