Dal momento che il mio nulla osta per attività di Medicina Nucleare, se non ci sono variazioni e/o modifiche, non prevede una scadenza ma solo l'obbligo settennale di inviare una relazione tecnica circa lo status radioprotezionistico della pratica, tenuto conto che i sette anni sono in scadenza, è ragionevole produrre tale relazione ai sensi dell'EX punto 5.3 lett.a) dell'Allegato IX al D. Lgs. 230/95, piuttosto che ai sensi del nuovo decreto, trattandosi di attività riferite agli anni precedenti all'entrata in vigore del nuovo decreto?
Dopodiché, tenuto conto che entro due anni va aggiornato il nulla osta ai senso del nuovo decreto, devo intendere che va riscritta nuovamente la relazione iniziale di nulla osta, con le modifiche e/o integrazioni richieste dal nuovo Decreto?
Grazie mille!
In caso di rilascio di nulla osta per attività di Medicina Nucleare
Se nel nulla Osta ex art. 29 del D.Lgs 230/95 e s.m.i. non ci sono prescrizioni e non è espressamente previsto l'obbligo della relazione settennale, si va avanti come prima. A mio parere il D.Lgs 101/2020 è provvedimento molto più forte giuridicamente rispetto alle leggi regionali.
La relazione a corredo della convalida dovrà invece essere conforme alle richieste dell'allegato XIV
Ritengo che, in mancanza di obbligo di rinnovo del N.O. originario, non sia necessario produrre la Relazione ai sensi dell'EX punto 5.3 lett.a) dell'Allegato IX al D. Lgs. 230/95, visto che tale D.Lgs è stato abrogato. Servirà allora produrre istanza di aggiornamento, entro 2 anni dal 27.8.2020, secondo le 'norme del presente decreto' come previsto dall'art. 235 del DLgs 101/20.
Il problema potrebbe essere che l'art. 52 al punto 4 prevede che 'Il nulla osta non puo' essere rilasciato dallo stesso soggetto titolare della pratica.', e quindi dalla stessa ASL di appartenenza se il presidio è pubblico. Ciò in precedenza non sussisteva. La AIFM potrebbe inserire questa segnalazione al pacchetto che sta preparando per il Ministero.
Giuseppe Petrillo
In effetti la norma transitoria parla di "rinnovo" del nulla osta da effettuarsi nei termini previsti dal procedimento autorizzativo in vigore qualora previsto dallo stesso; l'allegato IX del 230 non parla di rinnovo, ma di invio di relazione settennale (per i nulla osta soggetti a tale allegato, quindi non per i NO categoria B sanitari). Pertanto, a meno che nel procedimento autorizzativo esistente non sia esplicitamente richiesto un rinnovo (ad esempio se previsto da normativa regionale) o l'invio di relazione settennale, la relazione settennale stessa non è più dovuta.
Resta fermo l'obbligo di presentare nuova richiesta di nulla osta entro due anni dalla entrata in vigore del Decreto. Per quanto riguarda il ruolo dell'organismo che emette il nulla osta, dipende dalla legge regionale. Nella mia regione (Toscana) lo rilasciano i Sindaci, quindi nessun problema; nel caso di leggi regionali che richiedano il rilascio da parte dei Dipartimenti della Prevenzione, va comunque ricordato che tali Dipartimenti hanno anche autorità di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa e di Salute Pubblica, pertanto ritengo personalmente che siano legittimamente titolati ad emettere il parere quando non coinvolti nel procedimento istruttorio. Spetterà comunque alle Regioni, nella emissione delle nuove regole, valutare la incompatibilità acquisito il parere egli Uffici Legali.