AIFM ha chiesto al dr. Paolo Rossi del Ministero della Salute un suo parere relativo all’interpretazione dell’art. 234 del D.Lgs. 101/2020.
Di seguito la risposta che il dr. Rossi ha acconsentito a rendere pubblica, con la precisazione che si tratta di una opinione personale che non impegna nè il Ministero della Salute nè altre Amministrazioni.
Fermo restando che, stante la manifesta imprecisione linguistica del comma 4 dell’art. 234 dovuta al trasferimento last-minute delle disposizioni transitorie dell’art. 151 dall’art. 151 medesimo al Titolo XVII, un chiarimento definitivo potrà avvenire solo col provvedimento correttivo o quantomeno con una circolare interpretativa, posso solo ribadire che l’intenzione condivisa al tavolo di recepimento era che le valutazioni e registrazioni delle pratiche già in regime di comunicazione preventiva ex art.22 del 230/95 andassero tutte aggiornate entro 180 giorni secondo le previsioni dell’art.151, e che alla fine di questo processo si dovesse comunicare alle amministrazioni procedenti (cioè a quelle di cui all’art.46) solo le eventuali variazioni o novità rispetto a quanto già comunicato precedentemente ai sensi dell’art.22 del 230/95. E’ evidente poi che l’art.151, pur riferendosi a tutte le pratiche e tipologie di sorgente, introduce di fatto (rispetto al 230/95) nuovi obblighi di valutazione, registrazione e comunicazione all’ISIN solo nei confronti degli esercenti pratiche con sostanze radioattive (comma 3 che fa riferimento solo alla lettera g) del comma 2), e che quindi, essendo la stragrande maggioranza delle pratiche già in regime di notifica ex art.22 del 230/95 riferita a macchine radiogene, l’esito delle nuove valutazioni ex art.151 confermerà nella quasi totalità dei casi le precedenti valutazioni. Ora, e in conclusione, poiché il il comma 1 dell’art. 234 trasforma in automatico le comunicazioni preventive ex art.22 del 230/95 in notifiche ex art.46 del 101/20, la possibilità di scrivere una comunicazione alle amministrazioni procedenti per segnalare che, a valle della rivalutazione effettuata ex art.151, non c’è nulla di nuovo da segnalare rispetto alle precedenti valutazioni già comunicate ex art.22, parrebbe dar luogo a un ossimoro, ma se proprio si vuole fare non è certo vietata.